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14/01/2016
LEGGE DI STABILITA’: UTILIZZO DI DENARO CONTANTE, LIBRETTI DI DEPOSITO E TITOLI AL PORTATORE

legge di stabilitaA seguito dell’emanazione della Legge di stabilità 2016, cambiano alcune disposizioni circa l’utilizzo di denaro contante, libretti di deposito al portatore e titoli al portatore, previste dal Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231.


Di seguito si riportano le principali novità, nonché un richiamo alle limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore che non hanno subito modifiche.


TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE O DI LIBRETTI DI DEPOSITO BANCARI O POSTALI AL PORTATORE O DI TITOLI AL PORTATORE


A decorrere dal 1° gennaio 2016 è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore oggetto del trasferimento è complessivamente pari o superiore a 3.000 € (tremila/00 euro).

Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati.


Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, Poste italiane S.p.A., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi dal servizio di rimessa di denaro (art. 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11). Per quest’ultimo servizio, la soglia è di 1.000 € (mille/00 euro).


ASSEGNI BANCARI, POSTALI E CIRCOLARI

Resta fermo che tutti gli assegni bancari, postali e circolari d’importo pari o superiore a 1.000 € (mille/00 euro) devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
Gli assegni bancari e postali, emessi all’ordine del traente (cd. assegni a me medesimo) possono essere girati unicamente per l’incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A., e ciò a prescindere dall’importo recato dagli stessi.
Le banche rilasciano gli assegni muniti della clausola di non trasferibilità. Il Cliente tuttavia può richiedere per iscritto il rilascio, in forma libera, di assegni circolari e di moduli di assegni bancari, da utilizzarsi, in detta forma libera, esclusivamente per importi inferiori a 1.000 € (mille/00 euro), ad eccezione delle ipotesi in cui beneficiarie dei titoli siano Banche o Poste Italiane S.p.A.. In caso di richiesta di assegni in forma libera, il richiedente dovrà corrispondere, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro per ciascun modulo di assegno.

LIBRETTI AL PORTATORE

 
Resta fermo, altresì, che il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore deve essere inferiore a 1.000 € (mille/00 euro).
In caso di trasferimento di libretti al portatore, indipendentemente dal saldo, il cedente è tenuto a comunicare, entro 30 giorni, alla banca emittente, i dati identificativi del cessionario, l’accettazione di questi e la data del trasferimento.
Si invita pertanto la Clientela a tenere conto di tali disposizioni per evitare, in caso di violazione delle stesse, la conseguente applicazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria.

Il PERSONALE DELLA BANCA È IN OGNI CASO A DISPOSIZIONE PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE E CHIARIMENTO AL RIGUARDO.


Banca Sviluppo è sempre al tuo fianco!

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