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Comunicazioni
18/12/2015
LE NUOVE REGOLE EUROPEE SULLA GESTIONE DELLE CRISI BANCARIE: LA DIRETTIVA BRRD (BANK RECOVERY AND RESOLUTION DIRECTIVE)


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A partire dal 1° gennaio 2016 sarà pienamente applicabile la Direttiva BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive), recepita in Italia dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015. Questa Direttiva introduce in tutti i Paesi europei regole armonizzate per prevenire e gestire le crisi di banche e imprese di investimento, limitando la possibilità di interventi pubblici da parte dello Stato. In particolare, alle Autorità preposte alla soluzione delle crisi bancarie (in Italia, la Banca d’Italia - Unità di Risoluzione e gestione delle crisi) sono attribuiti poteri e strumenti per la risoluzione di una banca in dissesto o a rischio di dissesto al fine di garantirne la continuità delle funzioni essenziali.

Il bail-in è uno degli strumenti applicabili in una procedura di risoluzione. Si attiva il bail-in se la banca è considerata rilevante in termini di interesse pubblico. Alla luce di tale regola si ritiene contenuta l’eventualità che Banca Sviluppo S.p.A. possa essere oggetto di una procedura di risoluzione. Conseguentemente, in caso di grave difficoltà di Banca Sviluppo S.p.A., qualora le rafforzate misure di prevenzione delle crisi previste dal nuovo quadro normativo si rivelassero insufficienti, si applicherebbero le ordinarie procedure previste per i casi di non solvibilità.

Il bail-in prevede che le perdite delle banche portate a risoluzione dovranno essere assorbite da azionisti e creditori secondo una ben precisa gerarchia:

soggetticoinvolti

Innanzitutto, quindi, si dovrà procedere alla riduzione, totale o parziale, del valore nominale, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l’ordine indicato:

immagineperdite


Una volta assorbite le perdite, si procederà alla conversione degli strumenti 2. 3. 4. in azioni, secondo l’ordine sopra indicato. Tuttavia, dal 1° gennaio 2019 i depositi interbancari e quelli delle grandi imprese saranno assoggettate al bail-in solo dopo le obbligazioni non subordinate (senior).

Sono soggette al bail-in tutte le passività, ad eccezione di alcune espressamente individuate, tra le quali:

a) i depositi protetti dal sistema di garanzia dei depositi, cioè quelli fino a € 100.000 (depositi a risparmio, conti correnti, certificati di deposito nominativi, conti deposito);
b) le obbligazioni bancarie garantite  (i cosiddetti “covered bond”);
c) le passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela o in virtù di una relazione fiduciaria (il contenuto delle cassette di sicurezza, titoli o fondi detenuti in un conto deposito, gestioni patrimoniali).

Le disposizioni in materia di bail-in potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, anche se emessi prima del 1° gennaio 2016.
Per maggiori informazioni il personale di ogni Filiale è a completa disposizione.


Banca Sviluppo

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